Obbligo di istruzione - Modalità e verifica dell’assolvimento
L’obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i sei e i sedici anni e si assolve attraverso una delle seguenti modalità:
- frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie (Licei, Tecnici, Professionali) o in uno dei percorsi triennali e quadriennali dell’istruzione e formazione professionale (IeFP) organizzati dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali;
- sottoscrizione, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato.
- istruzione parentale. In questo caso gli studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
La cosiddetta “Legge Caivano” stabilisce che i sindaci e i dirigenti scolastici vigilino sull’obbligo di istruzione.
I dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, alla chiusura delle iscrizioni, verificano se tutti gli alunni che frequentano le classi terminali del proprio istituto sono iscritti al percorso di istruzione successivo. Se risultano alunni non iscritti, i dirigenti scolastici contattano i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale per accertare la loro scelta scolastica. Queste informazioni vengono inserite nell’Anagrafe nazionale degli studenti.
Il sindaco individua i minori non in regola con l’obbligo di istruzione e ammonisce chi ne è responsabile invitandolo a procedere entro una settimana. La pena prevista dall'articolo 331 del codice di procedura penale è la reclusione fino a due anni.
Normativa:
- Legge 159 del 13 novembre 2023
- Legge 296 del 27 dicembre 2006
- Legge 27 del 3 febbraio 2006
- Legge 53 del 28 marzo 2003
- Legge 62 del 10 marzo 2000
- Costituzione della Repubblica Italiana art. 33
(Fonte del MIM: https://www.miur.gov.it/obbligo-di-istruzione-modalit%C3%A0-e-verifica-assolvimento)
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L’obbligo formativo
L’obbligo formativo è il diritto/dovere dei giovani che hanno
assolto all’obbligo scolastico, di frequentare attività formative fino all’età
di 18 anni.
È regolato dalla Legge 144/99 art. 68 il cui obiettivo è quello di rendere i
giovani capaci di definire consapevolmente il proprio progetto di vita e di
muoversi nel mondo del lavoro.
Ogni giovane, potrà scegliere, sulla base dei propri interessi e delle capacità, uno dei tre percorsi possibili:
· proseguire gli studi nel sistema dell’istruzione scolastica
· frequentare il sistema della formazione professionale
· iniziare il percorso di apprendistato
Durante l’assolvimento dell’obbligo la scelta operata può essere modificata in quanto i tre sistemi sono considerati equivalenti e quindi è prevista la possibilità di passare da un percorso all’altro attraverso il riconoscimento dei crediti.
L’istruzione scolastica
Una modalità per assolvere l’obbligo formativo è iscriversi ad una scuola superiore. Con l’ottenimento del titolo di studio o della qualifica professionale sarà assolto anche l’obbligo formativo.
Gli studenti che hanno compiuto i 15 anni, possono aderire a percorsi integrati, cioè realizzare il secondo ciclo di studi in alternanza scuola-lavoro con una modalità progettata, attuata e valutata dall’istituto scolastico in collaborazione con le imprese, le rispettive associazioni di rappresentanza e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Questo percorso assicura ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l’acquisizione di competenze pratiche richieste dal mercato del lavoro.
La formazione professionale
I corsi di formazione professionale integrano le conoscenze scolastiche di base con conoscenze di natura tecnico-pratica, per formare figure professionali che siano facilitate all’inserimento nel mondo del lavoro.
La formazione professionale è di competenza della Regione e della Provincia che affidano la realizzazione dei corsi ad altri soggetti (enti di formazione, scuole superiori, associazioni di categoria, ecc.). La partecipazione ai corsi è gratuita.
Per partecipare alle attività formative è necessario aver compiuto 15 anni.
Per ottenere una qualifica professionale valida ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo formativo, i percorsi di formazione
professionale non possono avere durata inferiore ai due anni.
Al termine del corso i giovani sostengono un esame finale per
ottenere un attestato di qualifica.
Il tirocinio o lo stage rappresentano ulteriori opportunità offerte, durante il secondo anno di corso, per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro. Entrambi consentono l’apprendimento pratico in azienda.
L’apprendistato
L’apprendistato è un contratto di lavoro che prevede contemporaneamente lavoro e formazione. Si rivolge ai giovani di età compresa tra 15 e 24 anni non compiuti.
La durata minima del contratto di apprendistato è di 18 mesi, la massima di 4 anni (5 anni nel settore artigiano). Per i giovani in obbligo formativo le ore di formazione annue sono 240 finalizzate all’acquisizione di conoscenze tecnico-professionali e di competenze organizzative, relazionali, gestionali e sulla sicurezza nel luogo di lavoro.
Al termine dell’addestramento pratico e della formazione complementare, l’apprendista sostiene la prova di idoneità all’esercizio del mestiere oggetto dell’apprendistato. Il giovane che supera la prova riceve un attestato sulle competenze professionali acquisite.
L’istruzione parentale
Un’alternativa alla frequenza delle aule scolastiche è rappresentata infatti dall’istruzione parentale conosciuta anche come scuola familiare, paterna o indicata con i termini anglosassoni quali: homeschooling o home education. Tutte queste espressioni indicano la scelta della famiglia di provvedere direttamente all’educazione dei figli.
I genitori qualora decidano di avvalersi dell’istruzione parentale devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola più vicina un’apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, circa il possesso della capacità tecnica o economica per provvedere all’insegnamento parentale. Il dirigente scolastico ha il dovere di accertarne la fondatezza. A garanzia dell’assolvimento del dovere all’istruzione, il minore è tenuto a sostenere un esame di idoneità all’anno scolastico successivo.
Più recentemente è stato stabilito che in caso di istruzione parentale, i genitori dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Questi studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. La scuola che riceve la domanda di istruzione parentale è tenuta a vigilare sull’adempimento dell’obbligo scolastico dell’alunno. A controllare non è competente soltanto il dirigente della scuola, ma anche il sindaco.
Riferimenti normativi:
- Costituzione, art.30 “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti “.
- Costituzione, art. 34 “l’istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita”.
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 12 comma 9 Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica.
- Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, art 111 comma 2: I genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.”
- Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n.489, art. 2
comma 1 “Alla vigilanza sull'adempimento
dell'obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente
regolamento:
a) il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani soggetti al predetto obbligo di istruzione;
b) i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie presso le quali sono iscritti, o hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui e' rivolto l'obbligo di istruzione”. - Decreto legislativo 25 aprile 2005, n. 76, art 1, comma 4: Le famiglie che – al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione – intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all’obbligo, devono, mostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli”. Pertanto, la scuola non esercita un potere di autorizzazione in senso stretto, ma un semplice accertamento della sussistenza dei requisiti tecnici ed economici.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622: “L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età “.
- Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 art.23 " In caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
I corsi di istruzione per adulti dei CPIA, compresi quelli che si svolgono presso gli istituti prevenzione e pena, sono organizzati nei seguenti percorsi:
- Percorsi di istruzione di primo livello,
- Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana,
- Percorsi di istruzione di secondo livello (Istituto Tecnico,
Professionale e Liceo Artistico).
Possono iscriversi ai CPIA:
- Adulti, anche stranieri, che non hanno assolto l’obbligo di istruzione e
che intendono conseguire il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di
istruzione
- Adulti, anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio
conclusivo del primo ciclo di istruzione e che intendo conseguire titolo di
studio conclusivo del
secondo ciclo di istruzione.
- Adulti stranieri che intendono iscriversi ai Percorsi di
alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana
- I giovani che hanno compiuto i 16 anni di età e che, in possesso del
titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non
poter frequentare i
corsi diurni.
OFFERTA FORMATIVA del CPIA
- Alfabetizzazione e apprendimento Lingua Italiana - Corsi
di Lingua Italiana per stranieri,
- Percorsi di I periodo didattico - Diploma conclusivo del
primo ciclo di istruzione (scuola media),
- Percorsi di II periodo didattico - Biennio scuola superiore
(percorso di secondo periodo didattico).